La recente circolare ha pertanto chiarito che la fatturazione elettronica nulla ha a che vedere con l'invio delle fatture come allegato di una e-mail: infatti, questa procedura di trasmissione delle fatture è da tempo utilizzata dalle imprese ed era da tempo consentita sulla base di precedenti provvedimenti della Agenzia delle entrate, purché all'invio telematico della fattura seguisse la sua stampa cartacea e la sua tradizionale archiviazione.
Si sottolinea, pertanto, che la fattura allegata a una e-mail, se non viene emessa secondo le modalità previste dal Dmef, attraverso una fictio iuris, viene ancora oggi considerata come un normale documento analogico. Con il decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 52 si introduce invece un sistema di fatturazione del tutto innovativo, che permette, per la prima volta, di «dematerializzare» l'intero ciclo di vita di una fattura, dalla sua emissione alla sua conservazione digitale.
Come chiarito dal legislatore e, quindi, dalla recente circolare, va anzitutto evidenziato come la fattura in formato digitale per poter essere considerata «fattura elettronica» ai fini tributari non possa contenere «macroistruzioni», né «codici eseguibili», tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati rappresentati.
La stessa, in altre parole, deve essere un documento statico non modificabile, ossia un documento informatico il cui contenuto risulti nel tempo immutabile e non alterabile. Per attestare la data, l'autenticità della provenienza della fattura e l'integrità del suo contenuto è necessaria, inoltre, l'apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente (si ricorda che l'unica firma elettronica riconducibile a questa fattispecie è al momento la firma digitale).
In alternativa all'impiego della firma digitale e dell'utilizzo del riferimento temporale, possono essere utilizzati sistemi di Electronic data interchange (sistema di trasmissione elettronica dei dati, più noti con l'acronimo «Edi»), sistema sicuro di trasmissione documentale, purché detti sistemi siano in concreto idonei ad attestare la data, l'autenticità e l'integrità delle fatture emesse (secondo le indicazioni fornite dalla raccomandazione della Commissione Ce n. 94/820/Ce del 19 ottobre 1994).
La fattura elettronica, per il resto, è, da un punto di vista contenutistico, del tutto equivalente a una fattura cartacea e, come questa, deve essere sempre redatta secondo le indicazioni fornite dall'art. 21, comma 2, dpr 633/72 (come integrata dal dlgs 52/2004).
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Ha la forma di «documento statico non modificabile»: non può, dunque, contenere macroistruzioni o codice eseguibile |
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Si ha per emessa all'atto della sua trasmissione per via elettronica, che presuppone un preventivo accordo con il destinatario |
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Se allo stesso destinatario sono trasmesse più fatture in unico lotto, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta (cosiddatta fattura «riepilogativa») |
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La data, la provenienza e l'integrità del contenuto sono garantite mediante l'apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, del riferimento temporale e della firma digitale dell'emittente ovvero mediante sistemi Edi di trasmissione dei dati |
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Il processo di fatturazione elettronica può essere dato in outsourcing: in tal caso il terzo deve annotare in fattura detta circostanza |
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Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica devono essere conservate nella medesima forma |
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Il processo di conservazione delle fatture deve essere condotto entro 15 giorni dall'emissione (ciclo attivo) o dal ricevimento (ciclo passivo) di esse |
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La conservazione di una fattura inviata in formato crittografato deve obbligatoriamente avvenire «in chiaro» |
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In caso di controlli, le fatture elettroniche devono poter essere stampabili e trasferibili su altro supporto informatico |
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Il processo di conservazione di una fattura elettronica, effettuato secondo le modalità indicate dalla deliberazione Cnipa n. 11 del 2004, termina con l'ulteriore apposizione di firma digitale e marca temporale da parte del responsabile della conservazione |
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Autore: Andrea Lisi e Luca Giacopuzzi
Fonte: ItaliaOggi Sette - 31 Ottobre 2005